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Storia della elezione del Papa

Al Papato non si accede per una ordinazione, ma per elezione: è Papa colui che viene eletto come Vescovo di Roma e, per questo, successore di San Pietro, investito quindi del ministero che fu di Pietro e di “guida pastorale” della Chiesa Universale. Ovviamente, se l’eletto non è sacerdote o vescovo, deve essere ordinato e consacrato. Paradigmatici sono nel passato gli esempi di alcuni, come quelli: di Gelasio II (Giovanni di Gaeta: 1118-1119), cardinale-diacono, che fu eletto nel Monastero di San Sebastiano sul Palatino, luogo segreto per evitare interferenze e ingerenze esterne; di Innocenzo III (Pietro Lotario di Segni: 1198-1216), eletto all’unanimità, cardinale trentottenne, ma semplice diacono, e che, dunque, sarà ordinato e consacrato; di Gregorio X (Tebaldo Visconti, arcidiacono di Liegi: 1271-1276), che fu eletto dopo ben tre anni, a causa del dissidio fra i cardinali divisi in partito italiano e partito francese, mentre era in Terra Santa, inviato da Luigi IX di Francia; del cardinale Giovanni dei Medici, che prese il nome di Leone X (1513-1521) il quale, essendo solo diacono, si procedette alla sua ordinazione sacerdotale il 15 marzo 1513, alla consacrazione episcopale il 17 e alla incoronazione il 19 marzo.

Questa in breve la storia dell’elezione del Pontefice. Nei primi anni del Cristianesimo, l’elezione avveniva nell’assemblea dei cristiani di Roma, a volte su indicazione stessa del predecessore. Ci fu anche il caso di Papa Fabiano che, secondo una tradizione, nel 236 venne eletto poiché durante l’assemblea una colomba si era posata sul suo capo. Successivamente, con il diffondersi della religione, essendo il Papa il Vescovo di Roma, l’organismo deputato a nominarlo fu un collegio composto da diaconi e da preti del clero romano, oltreché dai vescovi delle sette diocesi contigue a quella dell’Urbe (Roma), cioè delle sedi suburbicarie. Sì, perché, quando un vescovo è nominato cardinale, diventa parte del clero romano e gli viene assegnata una chiesa romana in riferimento alle sedi diaconali, alle chiese presbiterali e alle sedi episcopali suburbicarie, per cui, essendo attualmente tutti vescovi, sono distinti in cardinali-diaconi, cardinali-preti e cardinali-vescovi.

A dare forma all’elezione del Pontefice fu Papa Niccolò II (Gerardo di Borgona, vescovo di Firenze: 1059-1061) il quale fissò, con decreto approvato dal Sinodo Romano nel 1059, le norme per tale elezione con la bolla “In nomine Domini”, riservandola esclusivamente ai cardinali-vescovi con la successiva approvazione degli altri cardinali, del clero e dei rappresentanti della nobiltà romana. Nel caso in cui la Chiesa Romana non presentava nessun candidato, si poteva scegliere qualche “forestiero” e l’elezione poteva aver luogo anche fuori Roma.

Una storia, però, che non si ferma con la bolla “In nomine Domini”, tant’è che il Concilio Lateranense III viene aperto il 5 marzo 1179 da Alessandro III (Rolando Bandinelli: 1159-1181) con lo scopo di rimettere ordine nello Stato Pontificio e soprattutto nella disciplina ecclesiastica. Concilio le cui conclusioni furono condensate in 27 canoni, e di essi il primo regola la elezione del Papa: si stabilisce che, per la validità dell’elezione, è necessaria la maggioranza di due terzi. Canone che aveva lo scopo di impedire che una minoranza potesse pretendere la legittimazione della elezione per il suo candidato. Canone che è fino ad oggi in vigore e lo sarà fino a quando si continuerà a riunire il conclave per l’elezione dei Romani Pontefici.

E la storia del conclave continua. Tebaldo Visconti, eletto dopo un conclave durato tre anni, che prese il nome di Gregorio X, con la costituzione “Ubi periculum” del 1274, regola ulteriormente l’elezione del Papa, prescrivendo che, dopo la morte di un Papa, i cardinali non devono aspettare più di dieci giorni l’arrivo degli assenti. Inoltre, devono stare isolati, sino ad elezione compiuta, dal resto del mondo (conclave: dal latino “cum clave”, cioè chiuso a chiave, serve ad indicare sia la sala delle riunioni per l’elezione sia la riunione stessa). Nella eventualità di un prolungato ritardo nella elezione del nuovo Pontefice, sono previste misure per rendere sempre più austere le condizioni di vita, come la progressiva riduzione del cibo e delle bevande.

Si stabilisce, infine, che durante la sede vacante i cardinali non possano percepire alcun reddito. Disposizioni, queste, che furono annullate da Papa Adriano V (Ottobuono Fieschi: dal 11.7.1276 al 18.8.1276). Poi, con Celestino V (5.7.1294 – 13.12.1294) – il monaco eremita Pietro Angelari da Morrone di famiglia contadina, che sarà eletto dopo ben 27 mesi di vacanza del trono pontificio, dai cardinali divisi in tre partiti, dei Colonna, degli Orsini e degli Angioini, ai quali aveva scritto una lettera in cui li esortava a dare alla Chiesa il suo vicario, sotto pena di tremendi castighi divini – si hanno altre regolamentazioni: confermò le disposizioni impartite da Gregorio X con la bolla “Ubi periculum” ed emanò sull’abdicazione del Papa, in data 28 settembre 1294, la bolla “Quia in futurum” , la cui formula lesse il giorno della sua abdicazione, avvenuta il 13 dicembre successivo. E anche lo stesso Bonifacio VIII (Benedetto Caetani: 1294-1303) rielaborò più volte l’elezione del Papa, inserendola nel “Liber sextus”, elaborazione che da allora è parte integrante del diritto canonico. E infine Angelo Medici, che prenderà il nome di Pio IV (1560-1565), nel 1562 emise una bolla che introduceva nuovi regolamenti sulla segretezza del voto ed altre norme procedurali.

Ma le modifiche vanno ancora oltre, tant’è che dal 1621 i cardinali potevano eleggere il Sommo pontefice per acclamazione, a seguito di un compromesso che si affidava ad un gruppo ristretto con votazione o scheda. Modifica, questa, introdotta da Papa Gregorio XV (Alessandro Ludovisi: 1621-1623), con la bolla “Aeterni Patris Filius” del 15 novembre 1621, con la quale si disponeva che l’elezione del nuovo Papa dovesse avvenire dopo la clausura dei cardinali in conclave e a maggioranza di due terzi. L’elezione doveva effettuarsi mediante una scheda segreta, pur non escludendo la forma dell’acclamazione (“Per quasi inspirationem”). La bolla fissava, inoltre, la procedura elettorale e il formato della scheda. Regolamento che fu ulteriormente completato con la bolla “Decet Romanum Pontificem” del 12 marzo 1622, bolla che fissava il cerimoniale della elezione nei suoi minimi dettagli. Riprenderà i due documenti di questo Papa Giuseppe Sarto (1903-1914) che assumerà il nome di Pio X: egli, infatti, con la costituzione “Commissum Nobis” del 20 gennaio 1904, abolisce il veto degli Stati che si intromettevano nella elezione del Pontefice, così come peraltro era accaduto con l’imperatore di Austria, Francesco Giuseppe, il quale nel 1903 aveva pronunciato, tramite il suo rappresentante, il veto per l’elezione a Papa del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro.

Una storia, quella del conclave, che continua ancora: con il “motu proprio” Ingravescentem Aetatem (21 novembre 1970) di Paolo VI (Giovanni Battista Montini: 1963-1978) gli ottantenni cardinali perdevano il diritto di partecipare alla elezione; con la costituzione “Romano Pontifici Eligendo”, del primo ottobre 1975, si fissava a 120 il numero dei componenti del conclave. E non solo, dal momento che con Paolo VI si intensifica l’internazionalizzazione del collegio cardinalizio, tant’è che, alla fine del suo pontificato, i cardinali non europei risulteranno numerosi tanti quanti quelli europei: 12 africani, 9 asiatici, 21 latino-americani, 3 dell’area del Pacifico e 10 nordamericani. E quindi, un collegio cardinalizio con il minore numero di elettori di curia e il più alto numero di vescovi residenziali di 30 diverse nazioni mai conosciuto.

Queste, in conclusione, le ulteriori modifiche apportate da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI.

Karol Wojtyła (1978-2005), con la “Universi dominici gregis” del 1999, conferma le modalità in vigore, stabilisce il luogo per i cardinali nella Domus Sanctae Marthae, sempre in Vaticano, elimina l’elezione “per acclamationem seu inspirationem” e “per compromissum”, ammettendo come unica forma l’elezione “per scrutinum” e consentendo agli ultraottantenni di potere partecipare alle fasi preliminari della elezione.

Jophef Ratzinger (2005-2013), con il “motu proprio” “De aliquibus mutationibus” dell’11 giugno 2007, ha stabilito che la maggioranza dei voti deve essere pari ai due terzi dei votanti per tutti gli scrutini e che, a partire dal 34° scrutinio o 35° se si era votato il giorno di apertura del conclave, si procederà al ballottaggio, ma sempre con i due terzi, fra i due cardinali più votati, i quali, però, perdono il diritto di voto. Con Paolo VI e Giovanni Paolo II, invece, si prevedeva, dopo il 34° o 35° scrutinio, il quorum della maggioranza assoluta, qualora ci fosse stato su tale modo di procedere il consenso dei cardinali elettori.

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