Contratti conclusi fuori dai locali commerciali: l’informativa sul diritto di recesso deve essere effettiva -
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Contratti conclusi fuori dai locali commerciali: l’informativa sul diritto di recesso deve essere effettiva

Contratti conclusi fuori dai locali commerciali: l’informativa sul diritto di recesso deve essere effettiva

Importante sentenza della Corte di Appello di Catania nella difesa dei diritti dei consumatori. Vittoria anche in secondo grado

Autorevole pronuncia della Corte di Appello di Catania (Giudici: Presidente Dr. Francesco Cardile, Consigliere Relatore Dr.ssa Ada Vitale, Consigliere Dr.ssa Antonella Romano) ottenuta da Confconsumatori sul diritto di recesso da parte del consumatore nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali e sull’informativa che il professionista è tenuto a fornire.

LA VICENDA Nel 2004, una studentessa universitaria catanese, venuta a conoscenza, tramite un annuncio pubblicitario, di un corso di giornalismo organizzato da un ente di formazione privato con sede a Roma, sottoscriveva presso i locali di un’associazione di categoria di Catania, presso i quali l’organizzatore si era appoggiato per la vendita, un contratto per adesione per il prezzo di 2.600,00 sulla base di un formulario già predisposto.

Dopo alcune settimane, la studentessa, pentita dell’acquisto, si rivolgeva alla Confconsumatori e dall’esame del formulario risultava, tuttavia, che l’organizzatore del corso non aveva dato la corretta informazione sul diritto di ripensamento cui hanno diritto i consumatori.

In base alla normativa all’epoca in vigore, e precisamente il decreto legislativo n. 50/1992, il consumatore poteva entro 10 giorni ripensarci e sciogliersi dal contratto.

Inoltre, il venditore era tenuto non solo ad informare il consumatore di tale diritto, ma, come prescrive la legge, a fornire tale informativa separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. In mancanza della corretta informazione, il termine di ripensamento si allungava fino a 60 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nel caso deciso dalla Corte di Appello di Catania il contratto concluso dalla studentessa non evidenziava con le suddette modalità l’informativa sul recesso e quindi fu possibile comunicare il recesso anche dopo un mese.

LA SENTENZA Dopo l’esercizio del recesso è seguito un lungo contenzioso che ha visto il venditore soccombere sia in primo grado dinanzi al Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Mascalucia, che nell’appello che, non contento, aveva proposto. Ma anche la Corte di Appello ha ritenuto legittimo il diritto di ripensamento esercitato dalla studentessa, sancendo il suo diritto allo scioglimento del contratto e al rimborso delle somme a suo tempo pagate, nonché alla rifusione delle spese legali.

Oggi la nuova normativa del Codice del Consumo, offre addirittura maggiori garanzie perché il termine per il recesso è di 14 giorni, e, ove il professionista ometta la corretta informativa su detto diritto, il termine per recedere si estende fino a 1 anno, o, almeno, fino a quando non viene fornita la corretta informazione.

“Il diritto di recesso del consumatore costituisce uno degli strumenti di protezione più significativi a disposizione del c.d. contraente debole. La possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale è attribuita dalla legge in funzione di “diritto al ripensamento”, quale bilanciamento di un’azione di vendita spesso commercialmente aggressiva” hanno dichiarato l’avv. Maurizio Mariani, che ha difeso nel lungo iter processuale la giovane studentessa catanese, e l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia.

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