Nell’incontro mensile del mese di marzo dell’associazione culturale “Archimede” di Acireale, tra ex studenti e docenti del liceo Scientifico statale “Archimede”, oggi I.I.S., è stato trattato un argomento interessante perchè di grande interesse sociale: “Separazione dei coniugi e affidamento dei figli”.
Relazione affidata alla giovane professionista acese, avvocatessa Loretta Musmeci, ex studentessa dell’Istituto, laurea in Giurisprudenza presso l’università di Catania, libero professionista e mediatore professionale presso l’Ordine degli Avvocati di Catania. La relatrice è stata presentata ai soci e simpatizzanti dell’Associazione dal prof. Mario Pavone, docente di Informatica presso l’ateneo di Catania, di recente riconfermato nell’incarico.
“Fa sempre piacere – ha introdotto il presidente Pavone – avere tra i relatori dei vari argomenti che nell’arco dell’anno sociale vengono trattati, anche degli ex alunni dell’Istituto perchè ciò è senz’altro la prova provata della bontà degli studi e dei docenti presso il nostro “Archimede” nel corso dei vari anni”. Ha quindi presentato l’avvocatessa Loretta Musmeci e l’argomento che avrebbe trattato, argomento che dalle recenti statistiche sull’argomento sembra interessare molto gli italiani di qualunque età.
Codice incentrato prevalentamente sull’unità familiare, sull’assetto familiare fortemente di tipo patriarcale, sulla separazione prevista come fatto eccezionale e ipotizzabile solo in caso di colpa, nonché sulle perplessità della dottrina sulla prevalenza degli interessi dei coniugi o dei figli. “Successivamente al 1942 – ha ricordato la relatrice – con riferimenti espliciti alla Legge del 19 maggio 1971, la separazione è stata possibile non solo in caso di colpa di uno dei due coniugi ma ogni qualvolta si verificano dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o che arrechino pregiudizio all’educazione della prole”.
La sopra citata Legge del 1971, inoltre, introduce la novità dell’”affidamento esclusivo”, delegando il giudice nella scelta del “genitore affidatario” previa valutazione comparativa tra i coniugi, concreto esame del rapporto genitori/figli. Nonchè della “bigenitorialità”, cioè della condizione di pari dignità tra i coniugi, della potestà di entrambi nella condivisione delle responsabilità, anche nell’ordinaria amministrazione.
L’avvocatessa Musmeci (foto piccola) avviandosi alla conclusione ha riferito sul’”affidamento condiviso” scaturito dalla Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006. “L’affidamento esclusivo – ha sottolineato la relatrice – è oggi relegato ad ipotesi residuali applicabili in via eccezionale solo in presenza di specifiche circostanze che rendono contrario e pregiudizievole per il “minore”, quello condiviso”. Nell’ampio dibattito è poi emerso che dopo dieci anni dalla Legge del 2006, si constata che non sempre e non in tutti i casi di separazione, per vari motivi, è stato sempre possibile tradurre nella corrente pratica, i principi ivi affermati.
Camillo De Martino