In Brasile senza attrezzatura da surf: Giudice di Pace di Acireale condanna compagnia aerea -
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In Brasile senza attrezzatura da surf: Giudice di Pace di Acireale condanna compagnia aerea

In Brasile senza attrezzatura da surf: Giudice di Pace di Acireale condanna compagnia aerea

Consegnata a fine vacanza l’attrezzatura da kite e windsurf. Rimpallo responsabilità tra vettori: “Il consumatore sceglie a chi chiedere risarcimento

 

Erano partiti da Catania per fare surf in Brasile, ma i bagagli, compresa la costosa attrezzatura sportiva sono rimasti nei meandri dell’aeroporto, costringendo la coppia ad affittare per 12 giorni attrezzatura da kitesurf e windsurf a Fortaleza, dove alloggiavano. Grazie a Confconsumatori i due hanno ottenuto 800 euro di risarcimento ciascuno, oltre interessi legali e spese processuali.

Una coppia residente in provincia di Catania aveva acquistato due biglietti dalla compagnia aerea Tap Air Portugal per la tratta Catania-Roma-Lisbona-Fortaleza. L’obiettivo era trascorrere 15 giorni di vacanza e praticare windsurf e kitesurf. Alla partenza avevano regolarmente imbarcato i loro bagagli, tra cui uno fuori misura, all’interno del quale si trovava l’attrezzatura sportiva di entrambi, piuttosto costosa (tavole e accessori nell’apposito zaino contenitore).

Arrivati a destinazione avevano avuto l’amara sorpresa della mancata consegna di due bagagli, tra cui quello fuori misura con l’attrezzatura e uno ordinario, che conteneva le vele per il windsurf e kitesurf, vestiti ed effetti personali. Quest’ultima valigia è stata consegnata dopo due giorni, mentre quella con l’attrezzatura sportiva dopo 12 giorni (quasi l’intera durata della vacanza). Per non rinunciare all’attività sportiva la coppia di catanesi è stata costretta ad affittare attrezzatura in loco per fare kitesurf e windsurf, oltre a dover acquistare effetti personali per i due giorni senza il bagaglio ordinario.

La ritardata consegna del bagaglio ha compromesso il sereno svolgimento della vacanza. Ma l’odissea dei due viaggiatori è ripresa anche dopo il rientro. Infatti, dopo aver inviato un reclamo alla Tap Air Portugal si sono trovati in mezzo a un rimpallo di responsabilità tra il vettore che aveva emesso i biglietti e il vettore che aveva effettuato il volo, Alitalia. A quel punto, rivoltisi a Confconsumatori, sono stati aiutati a impostare correttamente le richieste e a fare valere i propri diritti, dalla fase stragiudiziale fino alla causa civile.

Il Giudice di Pace di Acireale ha riconosciuto il diritto di passeggeri ad ottenere il risarcimento dei danni di natura patrimoniale (spese per l’affitto delle attrezzature ed altro), ma anche di natura non patrimoniale, esistenziale e da vacanza rovinata per lo stress e il disagio subiti, per lo stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza.

Inoltre ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Tap Air Portugal, che tentava di “scaricare” la responsabilità al vettore operativo Alitalia. Il giudice, infatti, ha accolto la tesi del legale di Confconsumatori che, richiamando l’art. 45 della Convenzione di Montreal, sosteneva che il passeggero può liberamente rivolgersi ad uno dei due vettori.

«Questa pronuncia assume importanza – ha spiegato l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale Turismo & Trasporti di Confconsumatori, che ha assistito in giudizio i passeggeri – perché ha statuito che il passeggero è libero di citare in giudizio la compagnia che ritiene più opportuna e che non hanno nessun valore le infondate eccezioni che vengono formulate in questi casi dalle compagnie. In secondo luogo è stato confermato il diritto dei consumatori ad avere in questi casi il risarcimento non solo dei danni patrimoniali ma anche di quelli non patrimoniali per la vacanza rovinata».

 

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