L’ex presidente del Consiglio Raffaele Musumeci, di nuovo al centro di una pesante diffida in ordine alla rappresentanza di genere nella Giunta comunale presieduta dal sindaco Angelo D’Anna, contestando alcune precise inosservanze. Una nota è stata trasmessa all’Assessorato Autonomie Locali – Servizio Ispettivo e all’amministrazione comunale.
Il comma 4 dell’art.12 della legge regionale siciliana n.7/1992 prevede che la Giunta municipale è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. In assenza di apposita previsione statutaria, per il concreto adempimento della norma in questione (non applicandosi nella regione siciliana allo stato la normativa Del Rio – art.1 c.137 L.56/2014 – che prevede una presenza di genere minima del 40% con arrotondamento aritmetico) è sufficiente la presenza di almeno un componente di genere diverso nel novero dei componenti in carica.
Musumeci nella nota precisa di essere a conoscenza che “in data 24 dicembre 2020 l’Assessore Patrizia Lionti, unica rappresentante femminile in seno alla Giunta municipale in carica, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore, per legge di immediata efficacia. Allo stato, non risulta che il sindaco abbia provveduto alla di Lei sostituzione con ciò incorrendo nell’inosservanza della norma di cui al precitato c.4 dell’art.12 della L.R.7/1992. E’ noto in giurisprudenza che – osserva l’ex presidente Musumeci – l’ irregolare composizione dell’organo rispetto a quella prescritta dalla legge, si riverbera sugli eventuali provvedimenti assunti in tale veste dal predetto organo collegiale, i cui atti sono pertanto impugnabili e di conseguenza annullabili “per vizio di incompetenza in senso lato”. Inficiati da tale vizio devono pertanto ritenersi i seguenti atti adottati dalla Giunta municipale di Giarre: n.135 del 30.12.2020; n.1,2, 3 e 4 del 17.01.2021 nonché gli altri provvedimenti che verranno eventualmente adottati dalla Giunta Municipale, persistendo tale irregolare composizione.
Nel richiamare la responsabilità in relazione a tale inadempienza di ordine giuridico ma, soprattutto, di ordine sociale, non si ritiene superfluo evidenziare gli eventuali danni che ne scaturirebbero per l’Ente qualora si continuasse a dare esecuzione a provvedimenti eventualmente impugnati e successivamente ritenuti illegittimi per irregolare composizione dell’organo che li ha adottati”.