Giarre, illegittimità nomina esperti. Il sindaco Cantarella: "Accuse faziose e ingannevoli" -
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Giarre, illegittimità nomina esperti. Il sindaco Cantarella: “Accuse faziose e ingannevoli”

Giarre, illegittimità nomina esperti. Il sindaco Cantarella: “Accuse faziose e ingannevoli”

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, il consigliere e coordinatore dell’opposizione, Leo Patanè, in via preliminare, gelando l’aula, ha sollevato una potenziale illegittimità di due determine con cui il sindaco Cantarella ha proceduto, nel dicembre scorso, alla nomina degli esperti giuridico e contabile.

Secondo il consigliere Patanè “in entrambi gli atti viene posto a fondamento del conferimento dell’incarico l’art. 9 comma 1 della legge regionale n. 5/2021 secondo il quale, il sindaco, può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all’Amministrazione per attività di supporto agli uffici. L’art.9 comma 1 – ha osservato Patanè – con la sentenza della Corte Costituzionale del 15 marzo scorso, è stata però dichiarata incostituzionale”.

Il sindaco Leo Cantarella respinge l’addebito: “Posso assicurarvi come siano da considerare del tutto faziose ed ingannevoli le affermazioni provenienti da alcune parti politiche avverse, le quali si fanno promotori di iniziative inutili e dannose, rassegnando fatti e situazioni non conformi a verità ed a legge, travisandone volutamente i contenuti.

Emblematica, da parte di taluni, la citazione della sentenza della Corte Costituzionale intervenuta il 15 marzo 2022, che a dispetto di ciò che si vuol far credere, non abolisce la istituzione legale dell’esperto del Sindaco né tantomeno scalfisce la sua figura, anzi la valorizza specificandone l’ambito delle attribuzioni nelle materie di specifica competenza”.

Secondo il sindaco Cantarella “la Corte Costituzionale e la stessa magistratura contabile affermano come il Sindaco può legittimamente nominare esperti ai sensi della Legge Reg. 26/8/1992, n. 7. Può farlo – tra l’altro – anche reiterando gli incarichi in continuità.

L’art. 14 della L.r. n. 7 del 1992, proprio per consentire al sindaco la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti (gran parte dei quali ad altissimo contenuto specialistico) assegnatigli dall’ordinamento, gli ha attribuito il potere di avvalersi, in via generale e non soltanto per specifiche esigenze, come dimostrato dal fatto che il numero degli esperti commisurato al numero di abitanti, dell’apporto, personale e diretto, di esperti estranei all’amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che determinati compiti possano essere svolti anche da altri organi o uffici comunali, attraverso il conferimento di incarichi temporanei, anche continuativi, ma che comunque non possono eccedere la durata del suo mandato”.

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