La vicenda che ruota attorno alla dirigente tecnica del Comune di Giarre, ing.Pina Leonardi è un caso complesso che ha sollevato in questi mesi diverse questioni di natura giuridica e amministrativa.
L’esito finale della vicenda avrà implicazioni importanti per la dirigente comunale Leonardi, per il Comune di Giarre e per la pubblica amministrazione in generale.
Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale, con propria delibera, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro, con cui ha stabilito la reintegrazione della dirigente tecnica, ing.Pina Leonardi, che, per mezzo dei propri legali, si era opposta contro il suo anticipato collocamento a riposo a far data dall’1 agosto 2023. L’Amministrazione ha conferito l’incarico legale all’avv.Sergio Cosentino che aveva già difeso in primo grado il Comune.
Della vicenda Leonardi si è occupata in queste settimane anche la I Commissione consiliare permanente, presieduta dall’avv.Santo Primavera. In una nota trasmessa al segretario generale Marco Puglisi, l’organismo consiliare, al termine di una serie di approfondimenti, si interroga sul motivo per cui la dirigente Leonardi, stante la sentenza di primo grado, non sia stata ancora reintegrata.
La I Commissione rileva, oltretutto, “che la sentenza, dichiarando illegittimo il collocamento in quiescenza anticipato, ha condannato il Comune al risarcimento del danno patrimoniale commisurato all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che il ritardo espone l’Ente al pagamento del risarcimento che – secondo la I Commissione – aumenta giorno dopo giorno.
La I Commissione osserva “che non risulta che l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato abbia soppresso la figura del Dirigente Tecnico si rileva che in relazione ai trattamenti fissi e continuativi l’imputazione dell’impegno avviene nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale.
Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all’impegno, per l’intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale”.
L’organismo consiliare non condivide la motivazione addotta dall’Ufficio Finanziario che ha bloccato l’atto di reintegrazione in assenza di stanziamenti, conformemente alla ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. E invita a procedere alla “reintegrazione della dirigente, così come disposta dal Tribunale del lavoro, ricordando che la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto della legge e dei provvedimenti giurisdizionali alla stessa stregua dei privati cittadini”.