Giarre, difetto notifica della seduta consiliare a Spitaleri: "Valutare l'annullamento in autotutela della riunione consiliare" -
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Giarre, difetto notifica della seduta consiliare a Spitaleri: “Valutare l’annullamento in autotutela della riunione consiliare”

Giarre, difetto notifica della seduta consiliare a Spitaleri: “Valutare l’annullamento in autotutela della riunione consiliare”

“Sussiste una violazione delle previsioni del vigente regolamento del Consiglio comunale ed in particolare delle previsioni di cui agli artt. 27 e 28 relative alla convocazione delle sedute consiliari. Si trasmette al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Comunali (per il tramite dell’Ufficio di Presidenza) per ogni valutazione circa l’annullamento in autotutela della seduta del Consiglio comunale del 18 e 19 (seduta di prosecuzione) luglio c.a. con conseguente annullamento delle delibere ivi approvate”.

E’ l’incipit della nota che il segretario generale dell’Ente, Marco Puglisi ha trasmesso agli organi di competenza in relazione ai vizi di legittimità attinenti la convocazione del Consiglio comunale del 19 luglio scorso, in occasione del quale, sono stati  approvati il Piano Economico Finanziario e l’aumento (+7%) delle tariffe Tari per l’anno 2024.

La Spitaleri aveva contestato, nella fattispecie, un difetto di notifica sulla convocazione del Consiglio comunale in adunanza straordinaria ed urgente del 19 luglio, ove si è proceduto alla disamina, discussione e conseguente votazione della Tari 2024, in violazione degli articoli 24 e seguenti del vigente regolamento del Consiglio comunale.

Dalla contestazione della Spitaleri è scaturita l’indagine informatica avviata nei giorni scorsi dal gestore dei servizi telematici del Comune di Giarre, l’“Halley Sud che, in risposta ai quesiti del Comune, in riferimento alla richiesta di verifica dei destinatari della convocazione del Consiglio comunale, aveva precisato che “il consigliere Tania Spitaleri non risulta né nell’elenco dei destinatari né tra gli uffici destinatari e, di conseguenza, neanche tra i destinatari delle comunicazioni interne”.

Il segretario generale Puglisi, nella nota trasmessa il 5 agosto scorso, rimarca “che l’ordinamento giuridico vigente prevede quali rimedi avverso gli atti amministrativi viziati l’annullamento in autotutela da parte del medesimo organo che ha adottato l’atto, facendo ovviamente salva la possibilità per il consigliere comunale, come noto, di far valere le proprie ragioni nelle competenti sedi giurisdizionali competenti per territorio”.

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