Mascali, nuove misure Covid per i cimiteri cittadini -
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Mascali, nuove misure Covid per i cimiteri cittadini

Mascali, nuove misure Covid per i cimiteri cittadini

Benchè sia possibile garantire la fruibilità dei cimiteri di Mascali e Puntalazzo, tuttavia, anche sulla scorta del DPCM del 18 ottobre scorso, occorre regolamentare nei tempi e nei modi gli ingressi, in modo tale da assicurare comunque le condizioni igienico sanitarie a tutela della salute di coloro che intendano recarsi presso queste strutture e il rispetto del divieto di assembramento, sia all’esterno che all’interno del cimitero comunale. In questo senso, nel rispetto del divieto di celebrazioni di ogni tipo, comprese quelle funebri, se non con le modalità e i contingentamenti previsti tempo per tempo dalla decretazione d’urgenza DPCM suindicato, nonché dell’ulteriore limitazione della mobilità nei giorni festivi, appare ragionevole, come detto, regolamentare la riapertura del cimitero comunale. Da qui l’ordinanza sindacale, la n.71 del 19-10-2020, con cui si dispone, a partire dal 20/10/2020, l’apertura dei cimiteri di Mascali centro e Puntalazzo consentita negli orari di seguito riportati: cimitero di Mascali Centro: dal lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 17:00, Domenica e festivi dalle 08.30 alle 12.30. Cimitero di Puntalazzo: Martedì e Giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

Domenica e festivi dalle ore 08.30 alle ore 12.30. È consentita la permanenza all’interno del cimitero per un tempo massimo di 30 minuti; nel cimitero di Mascali centro, il numero massimo presenze è di 40 persone; nel cimitero di Puntalazzo, il numero massimo di presenze è di 10 persone. – È obbligatorio indossare mascherina protettiva e guanti; È obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l’altra di almeno 2 mt; L’accesso al cimitero sarà controllato e regolamentato dal personale Comunale. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità sino ad ulteriori modifiche ritenute necessarie. L’inosservanza delle disposizioni sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 – Sanzioni e controlli – Inoltre, per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa di 500,00 euro e ove applicabili, le sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

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