Il Tribunale amministrativo regionale, sezione di Catania, ha accolto i ricorsi presentati da un ex dipendente contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dipartimento Trasporti Terrestri, la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, per chiedere l’annullamento degli ordini di servizio n. 91, 96 e 97, tre concorsi interni per ricoprire” un unico posto previsto nella nuova dotazione organica per il profilo di collaboratore d’ufficio, di operatore tecnico e di operatore qualificato”.
Secondo il Tar, i tre bandi non erano legittimi, per via del mancato rispetto della norma che impone alle amministrazioni pubbliche che bandiscano concorsi, di riservare la metà dei posti al personale esterno. Insomma, il Tar ha dato ragione al ricorrente, che sostiene “di essere in possesso dei requisiti professionali per partecipare alla procedura concorsuale”.
Il Tar non ha dubbi: “Il numero dei posti che possono essere assegnati mediante procedura interna non può essere in nessun caso pari al totale dei posti banditi. Il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione affidata ad una gestione governativa integra un rapporto di pubblico impiego riferibile allo Stato. Da ciò consegue che la Gestione Commissariale Governativa deve considerarsi una pubblica amministrazione. L’amministrazione resistente avrebbe dovuto consentire la partecipazione alla procedura concorsuale anche ai soggetti esterni, atteso che, nell’ipotesi in cui la selezione sia bandita per un unico posto, va garantita la partecipazione sia dei concorrenti interni che di quelli esterni in ossequio alla previsione secondo cui il numero dei posti riservati ai concorrenti interni non può mai superare il 50% dei posti messi a concorso”. La gestione governativa Ferrovia Circumetnea ha già annunciato che ricorrerà al Cga.
Orazio Vasta