E guerra sia. L’ex dirigente tecnico del Comune, arch. Nuccio Russo torna all’attacco e, dopo l’esposto in cui si contesta un presunto abuso d’ufficio commesso dal comandante della Polizia locale, Maurizio Cannavò, stavolta a finire nel mirino del funzionario comunale escluso dalla rotazione dei dirigenti appena pochi giorni fa, è la dirigente dell’Area Tecnica, ing. Pina Leonardi.
Nell’esposto trasmesso a vari organi giudiziari, tra cui la Procura di Catania, Russo segnala di aver appreso che “il Dirigente della 1^ Area, dott. Maurizio Cannavò, ha liquidato e pagato all’ing. Pina Leonardi, dirigente della 3^ Area, il rimborso delle spese legali sostenute dalla stessa nel procedimento R.G. 5951/2015 del Tribunale di Catania, sezione Lavoro. Infatti è pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di Giarre la Determinazione dirigenziale dell’Area 1^ n. 638 del 14.12.2016, mediante la quale si rimborsano le spese legali sostenute dall’ing. Leonardi nel procedimento R.G. 5951/2015 del Tribunale Civile di Catania, Sezione Lavoro, che segue la Determina del Dirigente Attività Amm.ve n. 620 dell’1.12.2016 (Det. Dir. N. 1299/R.G. del 06.12.2016 pubblicata all’Albo Pretorio dal 07.12.2016 al 22.12.2016) con la quale è stata impegnata sul cap. 570 del bilancio 2016 la somma di €. 1.440,00. Entrambi i provvedimenti citati – scrive Russo nel nuovo esposto – recano la sottoscrizione e la firma, per il visto contabile, dell’ing. Leonardi, in atto anche dirigente ad interim dell’Area 2^, Attività Finanziarie. Per la migliore comprensione occorre puntualizzare che il procedimento di cui al R.G. 5951/2015 del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, riguarda il ricorso proposto dallo scrivente contro il Comune di Giarre, a seguito del quale, con la Sentenza n. 3320/2016 il Giudice, dott. Mario Fiorentino, ha, per la parte a tal riguardo: disposto l’estromissione dal giudizio di Leonardi Giuseppa Rita; compensato le spese nei riguardi di Leonardi Giuseppa Rita”.
“Ed invero – si legge nell’esposto – non si comprende a che titolo l’Ente sta assumendo a proprio carico tali spese legali se l’Art. 22 DPR 347/83 modificato dall’art. 67 del DPR 268/87, impone all’Ente di assumere a proprio carico ogni onere “ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente”; nel caso di specie il giudizio non riguardava fattispecie coinvolgenti la responsabilità civile o penale dell’ing. Leonardi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto e chiarito, la liquidazione delle spese, determinata con i provvedimenti dirigenziali sopra citati, appare illegittima. È opportuno, ancora, sottolineare che la richiesta per la liquidazione delle suddette spese legali è stata presentata dall’ing. Leonardi solo in data 27 ottobre 2016, ed è stata espletata con un tempismo incredibile, tale da scavalcare tutte le richieste di compensazione spese legali giacenti nell’ufficio comunale competente (ufficio del contenzioso), tra le quali anche quella del sottoscritto per il giudizio relativo all’uso del proprio telefonino, presentata in data 26.01.2016 e sollecitata in data 26.10.2016, oltre che giornalmente in modo verbale con l’assessore alle Finanze (prof. Salvo Vitale) sin dall’insediamento di quest’ultima amministrazione.
Non appare, infine, trascurabile l’attenzione che hanno avuto i due dirigenti – scrive Russo – ad anticipare i tempi stessi della pubblicazione della determina di impegno di spesa che, avrebbe assunto il carattere dell’esecutività del provvedimento solo in data 22.12.2016, mentre la liquidazione è stata effettuata già in data 14.12.2016, ovverosia prima dell’esecutività della stessa. Per quanto sopra si chiede alle autorità giudiziarie, ciascuno per le proprie competenze, di verificare il contenuto di quanto esposto ed intervenire al fine di assumere i provvedimenti ritenuti opportuni, il tutto per evitare, per il futuro, che la pubblica amministrazione possa essere gestita in violazione delle normative di settore”.